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Sez. 5, Sentenza n. 24520 del 21/11/2005 (Rv. 585564 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA | Avviso della data fissata per la trattazione - Destinatari - Parte non costituita - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585564-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA

In tema di contenzioso tributario, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non prevede che la comunicazione della data fissata per la trattazione del ricorso debba essere data anche alla parte non costituita (nella specie, nel giudizio di appello): premesso infatti che non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole tra i diversi tipi di processo, sicché i diversi ordinamenti processuali ben possono differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e delle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, anche in relazione all'epoca della disciplina ed alle tradizioni storiche di ciascun procedimento, nel processo tributario il diritto della parte all'informazione è condizionato ad un atto di diligenza processuale, rappresentato dalla costituzione in giudizio, la cui omissione, corrispondendo ad una scelta legittima della stessa parte, le impedisce di dolersi della lesione del suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)