Sez. 5, Sentenza n. 11014 del 14/07/2003 (Rv. 565050 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA | Pubblica udienza di discussione - Fissazione - Comunicazione alle parti da parte della segreteria - Necessità - Omissione - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA
In tema di contenzioso tributario, l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione della Commissione tributaria, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 34, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)