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Sez. 1, Ordinanza n. 411 del 23/02/1973 Cc. (dep. 28/04/1973) Rv. 123972 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INVITO DELL'INTERESSATO A COMPARIRE - COMUNICAZIONE - A MEZZO DI UFFICIALE O AGENTE DI PS - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123972-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INVITO DELL'INTERESSATO A COMPARIRE - COMUNICAZIONE - A MEZZO DI UFFICIALE O AGENTE DI PS - LEGITTIMITA.*

Il procedimento di prevenzione in Mancanza di apposita normativa e sottoposto alle norme relative a quello di sicurezza ed alle norme generali del procedimento penale che siano compatibili con la struttura del procedimento stesso. Si deve pertanto ritenere che la comunicazione all'interessato dell'invito a comparire, sia per il richiamo all'art 63 6 cod proc pen sia per l'analogia dei termini, deve essere effettuata secondo le norme dettate dall'art 645 cod proc pen a mezzo di un ufficiale o di un agente di pubblica sicurezza e non a mezzo di ufficiale giudiziario mediantè notificazionè.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)