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Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 08/03/1983 (Rv. 426543 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIONE - PRINCIPIO DELLA CONTESTUALITÀ - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426543-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIONE - PRINCIPIO DELLA CONTESTUALITÀ - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

Ai fini dell'ammissione della prova testimoniale in appello, il principio della contestualità della prova non è applicabile quando, malgrado l'identità del mezzo istruttorio richiesto, i fatti che si vogliono provare si siano verificati in un momento successivo a quello in cui il primo mezzo istruttorio è stato dedotto e ammesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)