Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 08/03/1983 (Rv. 426543 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIONE - PRINCIPIO DELLA CONTESTUALITÀ - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIONE - PRINCIPIO DELLA CONTESTUALITÀ - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Ai fini dell'ammissione della prova testimoniale in appello, il principio della contestualità della prova non è applicabile quando, malgrado l'identità del mezzo istruttorio richiesto, i fatti che si vogliono provare si siano verificati in un momento successivo a quello in cui il primo mezzo istruttorio è stato dedotto e ammesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)