Sez. 2, Sentenza n. 3773 del 16/04/1987 (Rv. 452696 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVA - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVA - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., la prova testimoniale in appello non è ammissibile se tende a rinnovare o riproporre quella già esaurita in primo grado, sia pure per completarne i risultati ovvero per contraddire o modificare le risultanze già acquisite. L'indagine sulla novità della prova involge un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non sindacabile in Sede di legittimità. (V 455/86, mass n 444060; (V 1687/83, mass n 426543; (V 619/83, mass n 425365; (V 6332/82, mass n 423969; (V 328/82, mass n 418029).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)