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Sez. L, Sentenza n. 3698 del 14/04/1987 (Rv. 452636 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DOMANDA DIRETTA AL PAGAMENTO DI DIFFERENZA RETRIBUTIVE CORRELATE ALL'INCIDENZA DELLA CONTINGENZA SU DETERMINATI EMOLUMENTI - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - ESISTENZA DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE PREVEDENTE LA COMPUTABILITÀ SU TALI EMOLUMENTI DELLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI DETTA DISCIPLINA ALLA NORMATIVA EX ACCORDI INTERCONFEDERALI 15 GENNAIO 1967 E 25 GENNAIO 1975 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452636-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DOMANDA DIRETTA AL PAGAMENTO DI DIFFERENZA RETRIBUTIVE CORRELATE ALL'INCIDENZA DELLA CONTINGENZA SU DETERMINATI EMOLUMENTI - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - ESISTENZA DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE PREVEDENTE LA COMPUTABILITÀ SU TALI EMOLUMENTI DELLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI DETTA DISCIPLINA ALLA NORMATIVA EX ACCORDI INTERCONFEDERALI 15 GENNAIO 1967 E 25 GENNAIO 1975 - ESCLUSIONE.*

In relazione al disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 2 della legge n. 91 del 1977, i lavoratori che pretendono differenze retributive correlate all'incidenza della contingenza su determinati emolumenti (nella specie, indennità di trasferta e concorso pasti) sono tenuti a provare soltanto l'esistenza di una disciplina contrattuale (nella specie, artt. 9 e 20 del contratto collettivo per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976) statuente (a loro favore) la computabilità su tali emolumenti delle variazioni del costo della vita, mentre esula dall'Onere probatorio a loro carico la dimostrazione della conformità di detta disciplina alla normativa stabilita dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1967 e 25 gennaio 1975, atteso che tale conformità segna solo la misura di applicabilità delle Disposizioni contrattuali invocate dagli attori, la quale deve essere determinata dal giudice, con l'ausilio di eventuale consulenza tecnica. (V 3102/84, mass n 435142).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 92 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)