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Sez. 1, Sentenza n. 759 del 29/04/1965 (Rv. 311450 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311450-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*

L'operazione relativa alla qualificazione dell'Azione consta normalmente di due momenti, di cui il primo consiste nella identificazione degli elementi costitutivi dell'attivita negoziale delle parti e delle finalita pratiche da esse perseguite ed, attenendo alle premesse di fatto del complesso processo logico, rientra nel compito del giudice di merito ed e sottratto al Sindacato di legittimita della Corte suprema, il cui compito, dunque, si esaurisce nell'accertamento di una motivazione logica e sufficiente in ordine alle componenti essenziali del tema di indagine. Al detto Sindacato e, invece, soggetta l'attivita che e propria del secondo momento che, consistendo nell'individuazione e nell'interpretazione della norma che regola la fattispecie, involge un problema squisitamente giuridico. (Conf. 2509/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)