Sez. 2, Sentenza n. 11106 del 12/12/1996 (Rv. 501265 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Compito dei giudici del merito - Poteri della Cassazione - Controllo con esclusivo riferimento ai fatti accertati dal giudice del merito.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
La Corte di Cassazione non può qualificare l'azione diversamente dai giudici del merito se a tale fine è necessario compiere nuovi accertamenti di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)