diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11106 del 12/12/1996 (Rv. 501265 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Compito dei giudici del merito - Poteri della Cassazione - Controllo con esclusivo riferimento ai fatti accertati dal giudice del merito.
Stato
decisa il 1996-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501265-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

La Corte di Cassazione non può qualificare l'azione diversamente dai giudici del merito se a tale fine è necessario compiere nuovi accertamenti di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)