Sez. U, Sentenza n. 20029 del 27/07/2018 (Rv. 649979 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Esimente di cui all'art. 598 c.p. - Applicabilità all'attività del P.M. - Fondamento - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, le "manifestazioni espressive" poste in essere nell'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di un processo si sottraggono all'area delle condotte sanzionabili, stante il tenore dell'art. 598, comma 1, c.p. che esclude la punibilità per le offese contenute in scritti presentati davanti all'autorità giudiziaria, né si pone in contrasto con la riconducibilità dell'attività di P.M. all'esercizio di una pubblica funzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del C.S.M. che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per applicare l'esimente di cui all'art. 598 c.p. nel caso di requisitoria orale svolta dal P.M.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)