Sez. U, Sentenza n. 1794 del 28/01/2013 (Rv. 624894 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - Applicabilità all'attività del P.M. - Fondamento - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, le "manifestazioni espressive" poste in essere nell'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di un processo si sottraggono all'area delle condotte sanzionabili, stante il tenore dell'art. 598, primo comma, cod. pen., che esclude la punibilità per le offese contenute in scritti presentati davanti all'autorità giudiziaria, né si pone in contrasto con la riconducibilità dell'attività di P.M. all'esercizio di una pubblica funzione. (Nella specie, si trattava di ricorso per cassazione, proposto da due P.M. avverso un'ordinanza del tribunale del riesame, contenente espressioni lesive della onorabilità e della professionalità del collegio giudicante).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)