Sez. 1, Sentenza n. 2566 del 16/07/1968 (Rv. 335017 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE- RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO NEI CONFRONTI DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - NOTIFICAZIONE PRESSO L' AVVOCATURA DISTRETTUALE- DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 11, TERZO COMMA, DEL RD N 1611 DEL 1933 - NULLITA RELATIVA - SANATORIA PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE- RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO NEI CONFRONTI DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - NOTIFICAZIONE PRESSO L' AVVOCATURA DISTRETTUALE- DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 11, TERZO COMMA, DEL RD N 1611 DEL 1933 - NULLITA RELATIVA - SANATORIA PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.*
A seguito della declaratoria di incostituzionalita, fatta con sentenza 8 luglio 1967, n.97, dalla Corte costituzionale, del terzo comma dell'art 11 del RD 30 ottobre 1933, n 1611, la notificazione del ricorso per Cassazione, proposto contro una amministrazione dello stato, effettuata presso l' ufficio dell' Avvocatura distrettuale del luogo in cui fu emessa la sentenza impugnata, anziche presso l' ufficio dell' Avvocatura generale di Roma, e affetta da nullita non assoluta, ma relativa, come tale sanabile, ove la pubblica amministrazione interessata, malgrado il vizio della notificazione, si sia costituita ed abbia in concreto svolto le sue difese. (V. N. 2490-68, massima n. 334932 n.957-68, massima n.332332).*
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)