Sez. 2, Sentenza n. 2258 del 13/01/1984 Ud. (dep. 10/03/1984) Rv. 163103 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - DELLO IMPUTATO - AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE DI ASSISE CHE LO ABBIA PROSCIOLTO PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE - PROPOSIZIONE PRIMA DELLA SENTENZA N. 224 DEL 14 LUGLIO 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI DI UFFICIO AL GIUDICE DI APPELLO COMPETENTE - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - DELLO IMPUTATO - AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE DI ASSISE CHE LO ABBIA PROSCIOLTO PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE - PROPOSIZIONE PRIMA DELLA SENTENZA N. 224 DEL 14 LUGLIO 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI DI UFFICIO AL GIUDICE DI APPELLO COMPETENTE - NECESSITÀ.*
In caso di ricorso per Cassazione dell'imputato avverso sentenza del tribunale o della Corte d'assise che lo abbia prosciolto per amnistia o prescrizione, proposto prima della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 14 luglio 1983 che ha tra l'altro dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 cod. proc. pen. (sostituito dall'art. 135 della legge 24 novembre 1981 n. 689), nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen. contro le sopraindicate sentenza del tribunale e della Corte di assise, gli Atti vanno rimessi d'ufficio al giudice di appello competente per l'impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 513 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)