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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22160 del 03/08/2021 (Rv. 662201 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Sinistro su area pubblica o ad essa equiparata - Terzo danneggiato - Esperibilità - Estensione della copertura assicurativa ai danni causati da sinistri verificatisi sulle aree private - Opponibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2021-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662201-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile è ammissibile soltanto se il sinistro è avvenuto in un'area pubblica o in un'area privata ad essa equiparata, in quanto aperta alla circolazione di un numero indeterminato di persone diverse dai titolari di diritti su di essa, mentre l'estensione pattizia della copertura assicurativa anche ai danni causati da sinistri su aree private rileva soltanto tra le parti del contratto ed è inopponibile al danneggiato.

Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 1, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 2, DPR 24/11/1970 num. 973 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)