Sez. 3, Sentenza n. 1561 del 13/02/1998 (Rv. 512614 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Sinistro su area pubblica o ad essa equiparata - Terzo danneggiato - Esperibilità - Polizza assicurativa anche su area privata - Rilevanza contrattuale.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile (art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990) è ammissibile soltanto se il sinistro è avvenuto in area pubblica o ad essa equiparabile in quanto transitabile da un numero indeterminato di persone (artt. 1 e 2 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393; artt. 1 legge 990 del 1969 cit. e 2 d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973), diverse dai titolari di diritti su di essa, mentre l'assicurazione anche per i danni su aree private rileva soltanto tra le parti del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1970 num. 973 art. 2 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 2, Cod. Strada art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)