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Sez. 1, Sentenza n. 546 del 20/01/1997 (Rv. 501869 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Termine di decadenza ex art. 2 D.Lgs. C.P.S. n. 1501 del 1947 - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Deduzione in appello da parte del chiamato in garanzia impropria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501869-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE

In materia di appalti per l'esecuzione di opere pubbliche, il decorso del termine di decadenza posto dall'art. 2 del D.Lgs. C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 ai fini della richiesta della revisione prezzi è rilevabile d'ufficio, data la rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti, e quindi può essere eccepito anche dall'ente pubblico finanziatore chiamato in causa per garanzia impropria dall'ente locale committente, al fine di far escludere il proprio obbligo di manleva, e può essere fatto valere anche per la prima volta in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)