Sez. 1, Sentenza n. 546 del 20/01/1997 (Rv. 501869 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Termine di decadenza ex art. 2 D.Lgs. C.P.S. n. 1501 del 1947 - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Deduzione in appello da parte del chiamato in garanzia impropria - Ammissibilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
In materia di appalti per l'esecuzione di opere pubbliche, il decorso del termine di decadenza posto dall'art. 2 del D.Lgs. C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 ai fini della richiesta della revisione prezzi è rilevabile d'ufficio, data la rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti, e quindi può essere eccepito anche dall'ente pubblico finanziatore chiamato in causa per garanzia impropria dall'ente locale committente, al fine di far escludere il proprio obbligo di manleva, e può essere fatto valere anche per la prima volta in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)