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Sez. 1, Sentenza n. 9775 del 03/10/1990 (Rv. 469371 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE - DETERMINAZIONE - REVISIONE - IN GENERE - ISTANZA DI REVISIONE INERENTE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE - ONERE DI INSERIRE LE PRETESE NEL REGISTRO DI CONTABILITÀ E NEL CONTO FINALE E QUINDI NEL CERTIFICATO DI COLLAUDO - RISERVE PER REVISIONE DEI PREZZI - RIPROPOSIZIONE IN DETTO CERTIFICATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1990-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469371-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE - DETERMINAZIONE - REVISIONE - IN GENERE - ISTANZA DI REVISIONE INERENTE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE - ONERE DI INSERIRE LE PRETESE NEL REGISTRO DI CONTABILITÀ E NEL CONTO FINALE E QUINDI NEL CERTIFICATO DI COLLAUDO - RISERVE PER REVISIONE DEI PREZZI - RIPROPOSIZIONE IN DETTO CERTIFICATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - EFFETTI.*

Nell'ambito della disciplina pubblicistica dell'appalto, l'Onere, per l'appaltatore, di inserire le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione o dell'ente appaltante, nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo, ex artt. 91 e 107 R.d. 1895 n. 350, riguarda le sole istanze di revisione inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite od eseguende (come appunto risultanti al momento conclusivo della collaudazione); ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi. Con riguardo alle quali ultime - ai sensi dell'art. 2 del d.l. C.P.S. 1947 n. 1501 - è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata "prima della firma del certificato di collaudo", senza che sia anche necessaria la sua riproposizione in quel documento, la cui Mancanza, pertanto, non comporta alcuna decadenza della domanda di revisione dei prezzi, ma resta soltanto valutabile in presenza di altre idonee circostanze a norma dell'art. 2729 cod. civ. quale rinuncia tacita a detta domanda. (contra 474/81, mass n 410938).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)