Sez. U, Sentenza n. 4362 del 02/10/1978 (Rv. 394029 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'istituto poligrafico dello stato, nel nuovo ordinamento introdotto dalla legge 13 luglio 1966 n 559, e qualificabile come ente pubblico non economico, atteso che, fra i suoi molteplici compiti, prevalgono, rispetto alle attivita di natura imprenditoriale, quelle di carattere strettamente pubblicistico, le quali sono svolte attraverso rapporti sottratti alla disciplina del diritto privato, nell'esclusivo interesse delle amministrazioni statali. Pertanto, i rapporti di lavoro con i dipendenti del predetto istituto costituiscono rapporti di pubblico impiego, con la conseguenza che le controversie ad essi relative sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. (Conf 2/78, mass n 389284).*
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)