Sez. U, Sentenza n. 2 del 04/01/1978 (Rv. 389284 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITA - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITA - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
A seguito del nuovo ordinamento fissato dalla legge 13 luglio 1966 n 559, l'istituto poligrafico dello stato e qualificabile come ente pubblico non economico, in considerazione della preponderanza, fra i suoi molteplici compiti, di quelli con natura strettamente pubblicistica, o, comunque, non riconducibili ad attivita imprenditoriale rivolta al perseguimento di utili. Pertanto, i rapporti di lavoro con i dipendenti del predetto istituto, nello ordinamento introdotto dalla citata legge, configurano rapporti di impiego pubblico, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n 1034. (Conf 3984/77; (Conf 3951/77; (Conf 3518/77, mass n 387100).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 22/09/1947 num. 1105, Legge 13/07/1966 num. 559 art. 2, Legge 13/07/1966 num. 559 art. 14, Legge 13/07/1966 num. 559 art. 24, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)