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Sez. 2, Sentenza n. 1256 del 11/05/1973 (Rv. 363834 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - RETRIBUZIONI RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2948 N 4 COD CIV - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363834-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - RETRIBUZIONI RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2948 N 4 COD CIV - APPLICABILITA - LIMITI.*

La dichiarazione di incostituzionalita dell'art 2948 n 4 cod civ per la parte che consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra in pendenza del rapporto di lavoro (sentenza 10 giugno 1966 n 63 della Corte costituzionale) non puo trovare applicazione tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza, come quella che deriva da una disciplina che assicuri stabilita al rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione del rapporto stesso; cosi per i rapporti di lavoro con enti pubblici, compresi quelli economici (nella specie, rapporto di lavoro con il Banco di Napoli).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)