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Sez. U, Sentenza n. 1268 del 12/04/1976 (Rv. 379956 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITA - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITA DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - ULTERIORI IPOTESI DI TUTELA DI PARI INTENSITA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1976-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379956-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITA - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITA DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - ULTERIORI IPOTESI DI TUTELA DI PARI INTENSITA - CONFIGURABILITA.*

Premesso che il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilita - come risulta dalla evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia - deve ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimita e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate, e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Il che, se per la generalita dei casi coincide attualmente con l'ambito di operativita della legge 20 maggio 1970, n 300 (dati gli effetti attribuiti dall'art 18 all'ordine di riassunzione, ben piu incisivi di quelli previsti dall'art 8 della legge 15 luglio 1966, n 604), puo anche realizzarsi ogni qual volta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensita. (V 3857/75, mass n 378103; (V 2913/74, mass n 371351; (V 3283/73, mass n 367142; (V 1256/73, mass n 363834).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)