Sez. 1, Sentenza n. 6512 del 24/04/1998 Ud. (dep. 03/06/1998) Rv. 210762 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Mancato esame - Anche per accordo delle parti o mancata comparizione dell'esaminando.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
La previsione del secondo comma dell'art.511 cod. proc. pen., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, non è circoscritta all'ipotesi che detto esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (ipotesi contemplata, invece, dal successivo art.512) ma riguarda ogni caso di mancato espletamento dell'esame, il che può avvenire anche per accordo delle parti od acquiescenza di una di esse alla richiesta dell'altra o per la mancata comparizione dell'esaminando.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)