diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3491 del 31/01/2000 Ud. (dep. 17/03/2000) Rv. 215515 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Verbali di dichiarazioni - Lettura consentita dopo l'esame della persona che le ha rese - Esame non espletato - Nozione.
Stato
decisa il 2000-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215515-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione dell'ultima parte dell'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, in quest'ultima espressione è compreso ogni caso in cui, per un qualsiasi motivo, l'espletamento dell'esame non si sia svolto (per mancata comparizione dell'esaminando, per mancata ammissione della testimonianza, per rinuncia da parte di chi l'aveva chiesto e così via), e non solo il caso che l'esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (già contemplato dal successivo art. 512).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)