Sez. 1, Sentenza n. 8305 del 06/07/1983 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160696 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - CONDIZIONI - ATTIVITÀ SPONTANEA VOLTA A NEUTRALIZZARE GLI EFFETTI NEGATIVI DEL REATO - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DI COLLABORAZIONE CON GLI INQUIRENTI - CONCEDIBILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - CONDIZIONI - ATTIVITÀ SPONTANEA VOLTA A NEUTRALIZZARE GLI EFFETTI NEGATIVI DEL REATO - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DI COLLABORAZIONE CON GLI INQUIRENTI - CONCEDIBILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
La seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 cod. pen. trova la sua giustificazione nel ravvedimento del reo e dunque nella minore capacità a delinquere dello stesso, richiedendosi un'attività, spontanea ed efficace, rivolta ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato. Ne deriva che tale attenuante, la quale è eccezionalmente operativa dopo la consumazione del reato, non è concedibile in relazione ad un comportamento processuale di collaborazione con gli organi inquirenti, essendo l'anzidetto comportamento ispirato a calcoli utilitaristici di riduzione di pena e dunque non collegabile alla minore capacità a delinquere o al ravvedimento nei termini innanzi indicati. Nulla in termini.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)