Sez. 1, Ordinanza n. 1700 del 20/03/1998 Cc. (dep. 04/05/1998) Rv. 210563 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Principi generali - "Attualità" delle misure - Sussistenza - Esclusione - Adeguatezza e necessità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, l'unico principio stabilito dal codice di rito penale, quantunque non enunciato espressamente, è quello della stretta necessità delle misure, in coerenza con l'inviolabilità del diritto coinvolto, e non anche quello dell'attualità di tali misure, che rileva soltanto sotto il peculiare profilo della necessità di tener conto del tempo trascorso dalla commissione del reato e dell'accertamento delle esigenze cautelari. Ne deriva che, fuori dei casi in cui venga accertato il difetto o la manifesta illogicità della motivazione di un provvedimento impositivo con riferimento all'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, non sussiste lesione alcuna del diritto di libertà del soggetto colpito dalla misura coercitiva. (Fattispecie relativa a decisione - intervenuta dopo diciannove mesi dall'appello - di accoglimento dell'impugnazione del P.M. avverso un provvedimento del g.i.p. di rigetto della sua istanza di misura cautelare personale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)