Sez. 3, Sentenza n. 2156 del 07/07/1998 Cc. (dep. 27/08/1998) Rv. 211827 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Principi generali - Attualità delle misure - Sussistenza - Attualità delle condotte - Sussistenza - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
L'attualità e concretezza delle esigenze cautelari può rinvenirsi anche quando il delitto accertato risalga nel tempo, ma l'indagato continua a mantenere atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il delitto era maturato. In altri termini l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose. Può infatti sussistere il caso concreto in cui alla attualità delle esigenze cautelari non corrisponda una pari attualità delle condotte criminose.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)