Sez. 2, Sentenza n. 6699 del 26/02/1985 Ud. (dep. 05/07/1985) Rv. 170014 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - PRESSO IL DIFENSORE - RINUNCIA AL MANDATO - REVOCA DELL'ELEZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - PRESSO IL DIFENSORE - RINUNCIA AL MANDATO - REVOCA DELL'ELEZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Dato il carattere negoziale, costitutivo e ricettizio della elezione di domicilio (da cui discende la sua differenza con la dichiarazione di domicilio) nessuna incidenza può avere sulla elezione fatta la circostanza che il difensore (nella specie: di fiducia), presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, abbia rinunziato al mandato durante il corso del giudizio. (Conf mass n 166676).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)