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Sez. 3, Sentenza n. 10032 del 30/03/1984 Ud. (dep. 15/11/1984) Rv. 166676 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE - NOMINA DI ALTRO DIFENSORE - REVOCA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166676-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE - NOMINA DI ALTRO DIFENSORE - REVOCA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE.*

La validità dell'elezione di domicilio non è subordinata alla permanenza della qualità di difensore del domiciliatario, essendo la nomina del difensore (art. 134 cod. proc. pen.) e l'elezione di domicilio (art. 171 cod. proc. pen.) due Atti distinti che hanno finalità diverse e possono sussistere l'uno indipendentemente dall'altro. Pertanto la cessazione della qualità di difensore non elimina, di per sè, quella di domiciliatario in Mancanza di un atto espresso di revoca dell'elezione di domicilio. (Conf mass n 103458; (Conf mass n 111823; (Conf mass n 113011; (Conf mass n 114503).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)