Sez. 1, Sentenza n. 2075 del 26/07/1966 (Rv. 324040 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - RICHIAMO PURO E SEMPLICE ALLA ESPOSIZIONE DEI FATTI CONTENUTA NELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - OSSERVANZA DEL PRECETTO DI CUI ALL'ART 366, N 3, COD PROC CIV - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - RICHIAMO PURO E SEMPLICE ALLA ESPOSIZIONE DEI FATTI CONTENUTA NELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - OSSERVANZA DEL PRECETTO DI CUI ALL'ART 366, N 3, COD PROC CIV - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 366, n 3, cod proc civ, il ricorso per Cassazione deve contenere come premessa ai motivi, o almeno in seno allo svolgimento di essi, l'esposizione, sia pure sommaria, dei fatti, che consenta la cognizione della concreta realta processuale, sicche, di regola il ricorso che faccia puro e semplice richiamo alla esposizione dei fatti della sentenza impugnata e inammissibile, perche non permette di intendere la portata dei mezzi di annullamento dedotti. Tuttavia, il precetto dell'art 366, n 3, cod proc civ deve ritenersi osservato quando, senza utilizzazione di altre fonti, attraverso le censure mosse alla sentenza sia dato rilevare gli elementi indispensabili per la necessaria cognizione dei fatti di causa. (Cfr 226/66; 42/66; 32/66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)