Sez. 3, Sentenza n. 1642 del 01/06/1968 (Rv. 333429 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - RICHIAMO ALLA ESPOSIZIONE DEL FATTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - RICHIAMO ALLA ESPOSIZIONE DEL FATTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - LIMITI.*
A norma dell'art. 366, n.3, cod.proc.civ., il ricorso per Cassazione deve contenere, come premessa ai motivi, o almeno in seno allo svolgimento di essi, l'esposizione, sia pure sommaria, dei fatti, che consenta la cognizione della concreta realta processuale, sicche, di regola il ricorso che faccia puro e semplice richiamo alla esposizione dei fatti della sentenza impugnata e inammissibile, perche non permette di intendere la portata dei mezzi di annullamento dedotti. Tuttavia, il precetto dell'art. 366, n.3, cod.proc.civ. deve ritenersi osservato quando, senza utilizzazione di altre fonti, attraverso le censure mosse alla sentenza sia dato rilevare gli elementi indispensabili per la necessaria cognizione dei fatti di causa. (Cfr. 226-66 - 42-66 - 32-66). Conf. Alle sent. N.1246-67, massima n.327759 n.2075-66, massima n. 324040.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)