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Sez. 2, Sentenza n. 1746 del 21/12/2017 Cc. (dep. 16/01/2018) Rv. 272218 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Registrazione della voce da parte della polizia giudiziaria per comparazione fonetica - Applicabilità dello statuto delle intercettazioni - Esclusione - Inquadramento dell'attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 348 cod. proc. pen.
Stato
decisa il 2017-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272218-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

La registrazione della voce da parte della polizia giudiziaria, diretta alla sola repertazione del timbro vocale e alla comparazione fonica e non anche ad acquisire contenuti dichiarativi da utilizzare come prova, costituisce mero rilievo, effettuabile effettuabile senza necessità di autorizzazione giudiziale o di decreto dispositivo del pubblico ministero, in quanto espressione dei poteri conferiti dall'art. 348 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)