Sez. 2, Sentenza n. 1746 del 21/12/2017 Cc. (dep. 16/01/2018) Rv. 272218 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Registrazione della voce da parte della polizia giudiziaria per comparazione fonetica - Applicabilità dello statuto delle intercettazioni - Esclusione - Inquadramento dell'attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 348 cod. proc. pen.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
La registrazione della voce da parte della polizia giudiziaria, diretta alla sola repertazione del timbro vocale e alla comparazione fonica e non anche ad acquisire contenuti dichiarativi da utilizzare come prova, costituisce mero rilievo, effettuabile effettuabile senza necessità di autorizzazione giudiziale o di decreto dispositivo del pubblico ministero, in quanto espressione dei poteri conferiti dall'art. 348 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)