Sez. L, Sentenza n. 1632 del 16/02/1988 (Rv. 457667 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE - RINUNCIA O TRANSAZIONE A DIRITTO GIÀ ACQUISITO - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - REVISIONE IN "PEIUS" PATTIZIA DELLE CLAUSOLE RETRIBUTIVE - OPERATIVITÀ DI DETTA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE - RINUNCIA O TRANSAZIONE A DIRITTO GIÀ ACQUISITO - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - REVISIONE IN "PEIUS" PATTIZIA DELLE CLAUSOLE RETRIBUTIVE - OPERATIVITÀ DI DETTA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
Il disposto dell'art. 2113 cod. civ. sulle transazioni e rinunce del lavoratore subordinato - nel testo risultante dall'art. 6 della legge n. 533 del 1973, che fa riferimento, non soltanto ai rapporti di lavoro subordinato, ma in genere ai rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. - trova applicazione anche ai rapporti di Agenzia, sempre che oggetto della transazione o della rinuncia sia un diritto già acquisito al patrimonio dell'agente. Pertanto tale norma non può trovare applicazione nel caso di revisione pattizia delle condizioni contrattuali del rapporto, la quale modifichi (anche in pejus) il trattamento retributivo dell'agente, restando soggetta soltanto al rispetto delle relative Disposizioni di legge e della contrattazione collettiva. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - in un'ipotesi in cui tra il preponente e l'agente era stato convenuto con un patto aggiuntivo che quest'ultimo, oltre a promuovere la stipulazione di contratti di leasing, provvedesse anche a concedere ed erogare direttamente il finanziamento - aveva respinto la domanda dell'agente diretta ad ottenere un compenso aggiuntivo per tale ultima attività). (V 3889/83, mass n 428813).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)