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Sez. L, Sentenza n. 3233 del 03/04/1999 (Rv. 524897 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Disciplina ex art.2113 cod. civ. - Contenuto precettivo - Esclusiva riferibilità ai diritti patrimoniali derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti della persona - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524897-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE

L'art. 2113 cod. civ. non ha l'effetto di rendere annullabili tutte le rinunce e le transazioni del lavoratore indipendentemente dalla natura dei diritti che ne costituiscono oggetto, ma si riferisce specificamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti alla persona (come il diritto alla salute, al riposo settimanale, alle ferie, alla previdenza e assistenza etc., gli atti dismissori dei quali rimangono soggetti al più radicale regime invalidante della nullità ex art. 1418 cod. civ.). Soltanto per tali diritti patrimoniali - i quali, secondo la disciplina comune, sarebbero pienamente dismissibili - opera la speciale disciplina dettata dall'art. 2113 cit. che, da un lato, rende invalidi i negozi di rinunzia e transazione solo se tempestivamente impugnati nel termine semestrale e, dall'altro, considera estranee al regime di invalidità e di impugnativa da essa introdotto le conciliazioni riconducibili alla previsione del suo ultimo comma. (Fattispecie in materia di crediti risarcitori maturati per effetto dell'illegittimo frazionamento del riposo settimanale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)