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Sez. 3, Sentenza n. 288 del 01/02/1974 (Rv. 367931 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA PER LA LIBERAZIONE DEL CONVENUTO DALLA PRETESA DELL'ATTORE E PER LA INDIVIDUAZIONE NEL TERZO DELL'ESCLUSIVO OBBLIGATO - CONDIZIONI - ESTENSIONE AL TERZO CHIAMATO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE - AMMISSIBILITA - CONDANNA DEL TERZO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367931-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA PER LA LIBERAZIONE DEL CONVENUTO DALLA PRETESA DELL'ATTORE E PER LA INDIVIDUAZIONE NEL TERZO DELL'ESCLUSIVO OBBLIGATO - CONDIZIONI - ESTENSIONE AL TERZO CHIAMATO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE - AMMISSIBILITA - CONDANNA DEL TERZO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - AMMISSIBILITA.*

Con la chiamata in causa del terzo ai sensi degli artt 106 e 269 cod proc civ il convenuto puo tendere o ad ottenere di essere sollevato od indennizzato dalle conseguenze della lite ovvero a conseguire, previa individuazione nel chiamato dell'unico ed esclusivo obbligato, la propria liberazione della pretesa della parte attrice: in questa seconda ipotesi l'intervento del terzo e condizionato dalla comunanza di causa tra il rapporto sostanziale riguardante le parti originarie e quello che fa capo al terzo chiamato, cosi che quest'ultimo ed il convenuto assumono di fronte all'attore la qualita di litisconsorti. L'attore, in ragione di tale litisconsorzio e della comunanza di causa, puo far propria, anche in Sede di precisazione delle conclusioni, la domanda del chiamante in causa, sempreche essa sia contenuta nei limiti della domanda originaria, ed il giudice puo condannare il terzo chiamato direttamente nei confronti dell'attore. (V 2029'69, mass n 341278; 1132'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)