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Sez. 2, Sentenza n. 2029 del 09/06/1969 (Rv. 341278 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO QUALE UNICO RESPONSABILE - ESTENSIONE ESPLICITA AL TERZO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DEL TERZO - EXTRA PETITA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI SEQUESTRO DI IMMOBILE GRAVATO DA USUFRUTTO.*
Stato
decisa il 1969-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341278-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO QUALE UNICO RESPONSABILE - ESTENSIONE ESPLICITA AL TERZO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DEL TERZO - EXTRA PETITA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI SEQUESTRO DI IMMOBILE GRAVATO DA USUFRUTTO.*

Qualora il convenuto chiami in giudizio un terzo non al solo fine di essere indennizzato delle conseguenze della lite, ma al fine della propria liberazione per l'individuazione di altro unico responsabile, sussiste comunanza di causa tra il rapporto sostanziale interessante le parti originarie e quello che fa capo al terzo chiamato. In tal caso non e necessario che l'attore estenda esplicitamente la domanda al terzo e quest'ultimo, instauratosi il contraddittorio, diventa parte in causa, anche se contumace. Ne e viziata da extrapetizione la pronunzia che accolga, nei confronti del terzo chiamato, la domanda implicita dell'attore relativamente al petitum precisato definitivamente dalle deduzioni e difese. (nella specie, in una causa per cessazione di usufrutto V'era stato sequestro giudiziario dei beni, poi revocato in Sede di merito. Richiesto del rendiconto e del rimborso dei frutti, il sequestratario aveva portato in deduzione il proprio compenso ed aveva chiamato in giudizio i nudi proprietari, indicati quali obbligati a rifondere all'usufruttuario il corrispondente importo. Il giudice di merito aveva dichiarato che il prelievo dagli utili di gestione dell'importo del compenso da parte del sequestratario era legittimo e che tale compenso, quale spesa processuale inerente al sequestro, doveva far carico sui nudi proprietari, tenuti a rilevarne l'usufruttuario, la SC ha dettato i principi di cui sopra). (V. 3324-68, massima n.336330).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)