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Sez. 2, Sentenza n. 756 del 17/03/1973 (Rv. 362998 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1973-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362998-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'entita della soccombenza e dell'eventuale concorrenza di giusti motivi per una parziale compensazione delle spese tra le parti, a norma dell'art 92 cod proc civ. tale regola non viene meno nel caso di produzione in appello di nuovi mezzi di prova, deducibili in primo grado, poiche l'art 345 cod proc civ non impone al giudice di merito di derogare in tale ipotesi al normale criterio della soccombenza, limitandosi a richiamare l'art 92 cod proc civ. (Conf 13/71, mass n 349310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)