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Sez. 1, Sentenza n. 1876 del 09/03/1996 (Rv. 496220 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE | Cessazione all'esercizio dell'impresa - Termine per la dichiarazione di fallimento - Società - Compimento della fase liquidatoria - Nozione.
Stato
decisa il 1996-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496220-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE

La cessazione dell'esercizio dell'impresa, dalla quale decorre il periodo di un anno entro cui può essere dichiarato il fallimento, va individuata per le società, non già nella cessazione dell'attività o nello scioglimento della società medesima, bensì nel compimento della fase liquidatoria, che non coincide con la chiusura formale della liquidazione, ma con la liquidazione effettiva dei rapporti che fanno capo alla società, per cui l'esistenza di questa permane finché vi siano rapporti, attivi o passivi, da definire.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 11, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 11, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)