Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 08/11/2002 (Rv. 558324 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Cessazione dell'attività di impresa - Società - Dies "a quo" - Sentenza Corte cost. n. 319 del 2000 - Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO
A seguito della sentenza 21 luglio 2000, n.319, della Corte costituzionale, il termine annuale dalla cessazione dell'attività entro il quale, ai sensi dell'art. 10 della legge fallimentare, può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, decorre, per la dichiarazione di fallimento delle società, non più dalla liquidazione effettiva di tutti i rapporti che fanno capo alla società stessa, ma dalla cancellazione di essa dal registro delle imprese.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)