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Sez. 1, Sentenza n. 46040 del 03/11/2004 Cc. (dep. 26/11/2004) Rv. 230583 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Istanza di liberazione anticipata - Competenza - Alternative - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230583-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Competente a decidere sulla richiesta di liberazione anticipata, in prima istanza, è il magistrato di sorveglianza fatta eccezione per il caso in cui la domanda sia presentata nel corso di procedimenti pendenti dinanzi al tribunale di sorveglianza per la richiesta di altre misure alternative, nel qual caso il tribunale può decidere sulla richiesta di liberazione anticipata senza necessità di trasmetterla al magistrato di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis com. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)