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Sez. 1, Sentenza n. 16986 del 28/11/2002 Cc. (dep. 10/04/2003) Rv. 224792 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Diniego - Valutazione negativa basata su irregolarità formale del procedimento disciplinare - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224792-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il Tribunale di sorveglianza può tenere conto ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata del contenuto di un rapporto disciplinare anche se viziato da nullità per omessa contestazione dell'infrazione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)