Sez. 1, Sentenza n. 1573 del 16/07/1965 (Rv. 312994 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - TASSO DELL'IMPOSTA - IMPOSTA PROPORZIONALE - MINIERE - DIRITTO DI SFRUTTAMENTO - TRASFERIMENTO - ALIQUOTA PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - TASSO DELL'IMPOSTA - IMPOSTA PROPORZIONALE - MINIERE - DIRITTO DI SFRUTTAMENTO - TRASFERIMENTO - ALIQUOTA PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI.*
L'art. 1 della tariffa all. A alla legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n. 3269), che assoggetta alla aliquota prevista per l'imposta sui trasferimenti immobiliari onerosi gli Atti con i quali si trasmette il diritto di escavare e di prendere materia da terreni o miniere, per la espressa equiparazione legale, ed indipendentemente dalla natura giuridica dell'atto da registrare, si applica anche ai negozi obbligatori nei quali il conferimento sia attributivo del semplice Esercizio del diritto di sfruttamento di miniere. Essendo l'inclusione di un negozio giuridico in una voce della tariffa intesa a stabilire la identita dell'aliquota fissata per altri contratti, senza conferire al negozio una configurazione diversa da quella prevista dal codice civile, e infatti irrilevante stabilire se la concessione dell'Esercizio temporaneo di escavazione da sottoporre a tributo sia configurabile per il diritto civile come vendita immobiliare o come locazione di cosa, dovendosi, in entrambi i casi, corrispondere l'imposta proporzionale. (Cfr. N. 3046/59).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)