Sez. 1 - , Ordinanza n. 19780 del 25/07/2018 (Rv. 649955 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Procedimenti di interesse del minore - Diritto degli ascendenti al mantenimento di rapporti significativi con i nipoti - Decreto della corte di appello - Attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" - Sussistenza - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
I provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell'art. 317-bis c.c., nel testo novellato dall'art. 42 del d.lgs. n. 154 del 2013, al pari di quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, definendo essi procedimenti che dirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e nei quali il minore è "parte", sicché il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 741 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 42, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 55, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 96 com. 1 lett. C CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)