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Sez. 1 - , Ordinanza n. 82 del 04/01/2022 (Rv. 663483 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Provvedimenti “de potestate” - Reclamo dinanzi la Corte di appello - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663483-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

I provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell'art. 317 bis c.c., nel testo novellato dall'art. 42 del d.lgs. n. 154 del 2013, al pari di quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, definendo essi procedimenti che dirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e nei quali il minore è "parte"; pertanto, seppure adottati in via provvisoria e urgente, incidendo su diritti personalissimi e di rango costituzionale, hanno carattere decisorio e sono reclamabili dinanzi la Corte di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 42, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)