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Sez. U, Ordinanza n. 25838 del 11/12/2007 (Rv. 600831 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Art. 33, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971, introdotto dall'art. 10 della legge n. 205 del 2000 - Esecuzione delle sentenze del Tar, non sospese dal Consiglio di Stato - Relative controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600831-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

In base all'art. 33, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971 - introdotto dall'art. 10 della legge n. 205 del 2000 - rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa all'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato, rispetto alle quali il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, primo comma, numero 4) del testo unico sul Consiglio di Stato (r.d. n. 1054 del 1924). L'attribuzione, nella ipotesi suddetta, della giurisdizione al giudice amministrativo si giustifica, da un lato, con l'esigenza di assicurare un efficiente e pronto esercizio dell'azione giudiziaria e, dall'altro, con l'ulteriore esigenza di rendere - attribuendo l'esecuzione della sentenza allo stesso giudice che ha deciso la fase cognitoria - più agevole la attività di interpretazione della decisione, evitando in tal modo il rischio di pronunzie difformi e contraddittorie rispetto ai principi di diritto affermati dalla giurisdizione amministrativa in sede di cognizione. (Principio enunciato in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, richiesto in un giudizio monitorio instaurato da un dipendente pubblico per il pagamento di differenze retributive dovutegli in forza di sentenza del TAR, non sospesa dal Consiglio di Stato).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)