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Sez. U, Ordinanza n. 24673 del 24/11/2009 (Rv. 610684 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610684-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

Nel giudizio di ottemperanza relativo ad una pronuncia del tribunale amministrativo regionale non sospesa, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, non essendo equiparabili gli ampi poteri di cognizione dell'inadempimento della P.A. e di adozione delle statuizioni anche sostitutive dell'esercizio del potere amministrativo, spettanti in tale giudizio al giudice amministrativo, con quelli che spettano al giudice ordinario nei procedimenti di esecuzione forzata, in riferimento ai quali soltanto trova giustificazione la preclusione del ricorso ex art. 41 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 33 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)