Sez. 2, Sentenza n. 20200 del 19/10/2005 (Rv. 584212 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE | Apertura munita di inferriata - Qualificazione come "luce" - Condizioni - Diritto del vicino alla regolarizzazione - Sussistenza - Opposizione fondata sull'acquisto per usucapione - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE
Un'apertura munita di inferriata, che consenta di guardare sul fondo sottostante mediante una manovra di per sé eccezionale e poco agevole per una persona di normale conformazione fisica, costituisce una luce e non una veduta, con la conseguenza che, nel caso in cui essa non sia conforme alle prescrizioni indicate nell'art.901 cod. civ., il proprietario del fondo vicino può sempre esigerne la regolarizzazione, non potendo la mera tolleranza della sua difformità dalle prescrizioni di legge, ancorché protratta nel tempo, far sorgere, per usucapione, un diritto a mantenerla nello stato in cui si trova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)