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Sez. 2, Sentenza n. 233 del 05/01/2011 (Rv. 615692 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) | Luci e vedute - Distinzione - Accertamento - Compito del giudice di merito - Criteri - Apertura dotata di inferriata tale da impedire la "prospectio" - Natura di luce - Sussistenza - Diritto di chiusura - Esclusione - Regolarizzazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2011-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615692-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI)

In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; tuttavia, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione; rispetto a tale genere di apertura, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì solo la regolarizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)