Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 22/03/2013 (Rv. 625584 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Espletamento - Richiesta all'I.P.A. - Sufficienza ai fini dell'inizio del giudizio - Effettiva convocazione delle parti, presentazione delle stesse o esito del tentativo di conciliazione - Rilevanza - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione - al quale l'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria - è assolto con la richiesta di attivazione della procedura all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ed alla controparte, così che, trascorso il termine dilatorio di sessanta giorni fissato dalla predetta norma, la parte può dare inizio alla lite senza che rilevi né l'avvenuta convocazione delle parti e delle associazioni di categoria ad opera dell'Ispettorato, né l'eventuale mancata presentazione delle stesse, pur convocate, né, ancora, l'eventuale fallimento del tentativo di conciliazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)