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Sez. L, Sentenza n. 25670 del 07/12/2007 (Rv. 600523 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Silenzio serbato sul ricorso amministrativo avverso un provvedimento di diniego di un beneficio pensionistico - Decorso del termine triennale di decadenza - Preclusione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600523-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

Ove sul ricorso amministrativo proposto avverso un provvedimento di diniego di un beneficio pensionistico, l'Istituto non abbia adottato alcuna decisione, con conseguente formazione del silenzio rigetto, la decorrenza del termine di decadenza, pur in mancanza del provvedimento di rigetto e nell' impossibilità di rendere l'informativa ex art. 47 del d.P.R. n.639 del 1970, è stata parimenti prevista dal legislatore, con la disposizione di cui all'art. 4 d.l. n. 384 del 19 settembre 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992 che, nell'abbreviare il relativo termine da dieci a tre anni, ha enunciato tre diverse decorrenze - "dalla comunicazione del decisione del ricorso amministrativo", dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione", " dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" - solo nel primo caso presupponendo l'esistenza di un provvedimento di rigetto del ricorso, contemplando, negli altri due, la mancata adozione del provvedimento, pur comminando, ciononostante, la decadenza.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)