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Sez. 1 - , Sentenza n. 2491 del 31/01/2017 (Rv. 643511 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto di riassunzione - Estremi - Mancanza - Nullità - Esclusione – Limiti - Fattispecie in tema di reclamo avverso sentenza di fallimento.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643511-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo; la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. non provoca la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la comparsa di costituzione depositata dal curatore fallimentare dopo l’estinzione del giudizio dichiarata dalla corte d’appello a seguito di reclamo della società fallita costituisse un valido atto di riassunzione e che la mancanza di una richiesta di fissazione dell'udienza di discussione non escludesse l'idoneità di tale atto ad impedire l'estinzione del giudizio, tenuto conto dell'avvenuto deposito prima della scadenza del termine per la riassunzione, dell'esplicito riferimento della parte al reclamo pendente dinanzi alla corte d'appello e della proposizione delle conclusioni di merito, da cui emergeva la volontà del curatore di ottenere una decisione in ordine alla dichiarazione di fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)