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Sez. L, Sentenza n. 3695 del 14/03/2001 (Rv. 544750 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto di riassunzione - Estremi - Mancanza - Nullità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544750-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo; la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 cod. proc. civ. non determina la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione (nella specie il tribunale aveva dichiarato nulla la riassunzione, contenente l'indicazione dell'atto introduttivo del giudizio e del provvedimento in forza del quale veniva eseguita, per omessa riproduzione delle domande e dell'esposizione dei fatti di causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)